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Decreto Sostegni convertito in legge: le novità per l’agricoltura

Il decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021 (c.d. decreto Sostegni: per il nostro articolo clicca QUI) è diventato legge. Sul supplemento ordinario n. 21/L alla Gazzetta ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021 è stata pubblicata la legge di conversione n. 69 del 21 maggio 2021 ed il testo del decreto Sostegni coordinato con la legge di conversione, che ha modificato l’impianto originario del decreto.

Queste le principali novità di interesse per l’agricoltura e la pesca (fonte: Camera dei Deputati).

L’articolo 30-quinquies riconosce un contributo ai concessionari di aree demaniali marittime per le attività di acquacoltura, pesca e ripopolamento, nonché per la realizzazione di manufatti destinati al prodotto ittico, nel limite di spesa di 1 milione di euro per il 2021.

L’articolo 39, commi 1-bis e 1-ter, contengono disposizioni inerenti:

– i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, disponendo che la disciplina attualmente vigente in materia di preparazione, confezionamento e distribuzione di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma (ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell’asciugatura) sia applicabile anche ai prodotti ortofrutticoli freschi caratterizzati dall’assenza di elementi inquinanti o nocivi (comma 1-bis);

– la proroga di termini in materia di imballaggi, prevedendo che i prodotti privi dei requisiti di etichettatura stabiliti dalle norme tecniche UNI applicabili e alla normativa europea e già posti in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022, possano essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte (comma 1-ter).

L’articolo 39-bis prevede che, nelle zone montane, le misure di incentivazione per interventi di incremento dell’efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni, c.d. “Conto termico 2.0” (di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 2016), si applichino, fino al 31 dicembre 2022, anche alle imprese il cui titolare esercita le attività previste dall’art. 2135 “Imprenditore agricolo” del Codice civile.

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Decreto sostegni

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Contributi a fondo perduto per i titolari di reddito agrario: presentazione delle domande fino al 28 maggio

Gli operatori della filiera agroalimentare hanno tempo fino al 28 maggio 2021 per presentare sul sito dell’Agenzia delle Entrate – https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/ – la domanda di contributi a fondo perduto previsti dal decreto Sostegni (decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021).
Il contributo è riservato ai soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che producono reddito agrario di cui all’articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi (approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986), la cui attività non risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni e la cui partita Iva non sia stata attivata dopo l’entrata in vigore del decreto.
Altro requisito per accedere al contributo è la riduzione di almeno il 30 per cento dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
L’importo del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
Le percentuali da applicare sono le seguenti:
– 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
– 50% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
– 40% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
– 30% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
– 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
L’importo del contributo non potrà essere superiore a 150mila euro.

A cura di psrcampaniacomunica.it

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